Art. 7.
(Facoltà e limiti del mandato).

      1. I membri del Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) svolgono il loro mandato a tempo pieno senza limitazioni di servizio, salvo il verificarsi di circostanze eccezionali, riconosciute tali dal Ministro della difesa.
      2. I membri dei Consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR) e dei Consigli di base della rappresentanza militare (COBAR) devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali

 

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sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili.
      3. I delegati possono essere impegnati nei servizi soltanto in modo proporzionale al tempo in cui sono presenti presso i reparti di appartenenza.
      4. I delegati eletti negli organi di rappresentanza del personale militare possono partecipare a titolo personale a convegni ed assemblee, sulle materie di competenza, nonché per conto delle categorie, delle sezioni, dei comparti o del consiglio di appartenenza qualora ne siano stati espressamente delegati.
      5. I delegati dei COIR, su richiesta del COBAR approvata dal comandante affiancato, possono altresì visitare le strutture ed i reparti militari della loro base elettorale in orario di servizio.
      6. Il personale militare volontario in ferma breve degli organi centrali e intermedi, durante il periodo del mandato, fruisce del trattamento economico di missione che compete al personale in servizio permanente effettivo di pari livello.